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Nuova Tassa TARES
Data pubblicazione : 09-07-2014

 COMUNE DI BIANCHI  PROVINCIA DI COSENZA

 

A V V I S O

 

Premesso che questa Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale  importanza  informare  i cittadini delle decisioni e degli atti amministrativi rilevanti;

considerato che, in questi ultimi giorni, numerosi cittadini si sono recati presso questi uffici comunali, in particolare  l’ufficio Tributi, per chiedere giuste delucidazioni in merito al pagamento della Tares per l’anno 2013;

si ritiene  doveroso,  rappresentare alla cittadinanza,  alcune precisazioni sulla TARES,  la quale,  va evidenziato, non riguarda solo la c.d. tassa sulla “spazzatura” ossia la TARSU,  bensì,  la  Tares è una tassa Comunale istituita con Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 al fine di sostenere i costi relativi allo smaltimento e raccolta dei rifiuti e di altri servizi comuni detti indivisibili, quali illuminazione, manutenzione stradale, polizia municipale, anagrafe etc…

Inizialmente,  la Tares doveva entrare in vigore nel Gennaio 2013. A causa della contingenza politica del paese e delle elezioni avvenute nel Marzo 2013 è stata inizialmente prorogata prima al Luglio 2013, poi in data 6 Aprile 2013 con Decreto L. n. 35, è stata nuovamente posticipata l'entrata in vigore a Dicembre 2013. In ogni caso, La TARES deve  essere pagata dai proprietari  o  occupanti di beni immobili che per la loro destinazione ed uso possono generare rifiuti. Sono eslusi dalla tassazione le aree che non possono produrre rifiuti .

Nelle Linee guida ministeriali e,  dal regolamento comunale, relative alla TARES non sono soggette al pagamento della stessa:

·         le unità immobiliari "adibite a civili abitazioni" sprovviste di mobili e di allacci alla rete idrica ed elettrica. (anche se,  con sentenza 121/2012, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha "sostenuto" che l'attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. I locali di deposito e magazzini sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche e elettriche.

  • tutti i fabbricati non utilizzabili perché inagibili, inabitabili, collabenti (ossia quelli non in grado di produrre reddito perché fatiscenti o dei veri e propri ruderi e, in quanto tali, inseriti nella categoria catastale F/2)

Chi cessa di occupare i locali a qualsiasi uso destinati, deve darne comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune, mediante apposita denuncia.

La cessazione dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno di cessazione, ma comunque entro il termine di sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al tributo di cui si chiede lo sgravio,  la tassa non è dovuta per le annualità successive all’anno di abbandono dei locali se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali.

Il Comune di Bianchi, Amministrazione Villella, in data 8.8.2013 con delibera di C.C. nr. 17 approvava il Piano Finanziario R.S.U. E e delle tariffe per l’applicazione del Tributo Comunale dei rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013. 

QUINDI,  PER COMPLETEZZA D’INFORMAZIONE,  E’ BENE EVIDENZIARE,   CHE LE BOLLETTE DI PAGAMENTO TARES,  PERVENUTE  AI CITTADINI IN QUESTO ULTIMO PERIODO,  SI RIFERISCONO ALL’ANNO 2013, DI CONSEGUENZA,  POTEVANO ESSERE GIA’ INVIATE  DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE.

Infine, per l’anno 2014  la Tares sarà “Assorbita ”  dalla  IUC

La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di IUC (Imposta Unica Comunale).

L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione, cura del verde pubblico, pulizia delle strade etc.) con una quota anche a carico dei locatari.

La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

Bianchi, 9.7.2014               

 

                                                                                                                       

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